La legittima difesa è legge. Lo scorso 28 marzo il senato ha approvato, in terza lettura, il testo definitivo sul provvedimento che è stato il cavallo di battaglia della Lega, sostenuto dalle opposizioni di centrodestra e passato con 201 Sì, 38 No e 6 astenuti, con il voto favorevole di Fratelli d'Italia e Forza Italia.
Le modifiche apportate al testo prima vigente riguardano articoli del codice penale, del codice civile e del codice di procedura penale.
Abbiamo chiesto alla senatrice lecchese dottoressa
Antonella Faggi di riassumerci i punti salienti della legge e cosa di fatto cambierà.
Dottoressa Faggi, cosa cambia con l'entrata in vigore della nuova normativa?La legittima difesa diventa sempre proporzionata nel caso in cui la vittima difendendosi nel proprio domicilio lo faccia legittimamente e non è punibile chi agisce in stato di grave turbamento.
Le spese di giudizio sono a carico dello stato, il processo gode di una “corsia preferenziale” e colui che ha agito in stato di legittima difesa non dovrà risarcire eventuali danni.
C'è stato un inasprimento delle pene per taluni reati. Quali?La norma approvata sarà più severa per quanto riguarda quei delitti che toccano l'intimità della persona e della casa, dove ci sono gli affetti e i legami più cari messi a rischio dalla delinquenza: violazione di domicilio, furto in abitazione, scippo e rapina.
Per la violazione di domicilio la pena massima è stata elevata a 4 anni mentre per il furto in abitazione, lo scippo e la rapina si può arrivare a 6 e 7 anni di reclusione.
Si è tanto discusso sull'interpretazione dell'eccesso colposo di colui che si difende da un'aggressione. Quale sarà il metro ora per valutare la posizione della vittima?Prima chi agiva per difendersi da un'aggressione senza che sussistessero le condizioni di legittima difesa era chiamato a rispondere penalmente del fatto compiuto a titolo di colpa.
Oggi si esclude la punibilità quando la persona ha agito in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di reale pericolo in atto e lo ha fatto per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità. Se il giudice poi lo assolve in sede penale, quindi riconosce che la sua reazione è stata legittima, nulla dovrà anche in sede civile, quindi è escluso un eventuale risarcimento per il danno da lui provocato.
Una delle critiche maggiori è la lungaggine dei processi, che sfiancano la vittima e rischiano di dilazionare troppo nel tempo le pene per i delinquenti.La nuova legge dà la massima priorità nella formazione dei ruoli di udienza. Inoltre la sospensione condizionale della pena sarà comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Negli altri Stati come è normata la legittima difesa?In Francia ad esempio si presume che chi ha agito in stato di legittima difesa fosse per respingere di notte l'ingresso con effrazione, violenza o inganno in un luogo abitato oppure per difendersi dagli autori di furto o saccheggio eseguiti con violenza. Anche in Germania non è punito colui che eccede i limiti della difesa per turbamento, paura o panico e per questa ragione non si fa alcuna menzione alla proporzionalità tra difesa e offesa.
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