Lecco: prestazioni sanitarie ultra-valorizzate, braccio di ferro in Aula tra ATS e erogatori. 247.000€ ritornano alla 'Mangioni'

La clinica G.B. Mangioni di Lecco
Tutto muove da provvedimenti amministrativi presi dalle allora singole Asl – su direttiva centrale, a seguito di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza in Lombardia – per il recupero di determinate somme relative ai così detti accertamenti NOC, per gli anni 1998, 2000, 2001 e 2002. L’acronimo sta per “nuclei operativi di controllo”, “squadre” formate appositamente dalla Aziende sanitarie Locali per compiere verifiche a campione su una selezione di cartelle cliniche redatte dalla strutture pubbliche o private convenzionate e appurare l’effettiva corrispondenza tra le stesse e la loro valorizzazione. Come noto, infatti, in sanità, ogni prestazione effettuata viene monetizzata secondo determinati parametri prefissati (Drg). Tali controlli possono dunque originare segnalazioni di non corrispondenza nel caso in cui io Asl-controllore-committente del servizio ho versato a te ospedale-controllato-erogatore finale una cifra differente rispetto a quella che – rifatti i conti spulciando le cartelle – ti spettava. Ma – e qui le cose iniziano a complicarsi – in base alle modalità operative del tempo, ora cambiate – il recupero delle somme NOC non avveniva in automatico ma solo se la cifra da restituire si fosse rivelata superiore agli “abbattimenti di sistema”. Per chiarire tale passaggio meglio passare dalle parole ai numeri: se tu struttura hai prodotto per 50, io Asl – servendomi di specifici algoritmi – ti finanzio in realtà per 40. La differenza (10) viene chiamata, appunto, abbattimento di sistema. Se ipotizziamo una somma NOC uguale a 5, essendo inferiore a 10, io Asl non ti richiedo i soldi indietro. Se fosse stata superiore a 10 sì. Facile. Se non fosse appunto scattata un’operazione delle Fiamme Gialle a tappeto che, entrando nelle pieghe del sistema, lo ha scardinato. Risultato: le somme NOC vanno recuperate, tutte. Siamo nel 2013. E torniamo alla Mangioni (usiamo la clinica come esempio perché nelle scorse settimane l’Ats della Brianza ha pubblicato una delibera relativa a tale questione, già affrontata in riferimento alla Talamoni e prossima ad arrivare al pettine per l’Azienda Ospedaliera oggi Asst). Ricevuto l’atto attraverso il quale l’Asl dispone la restituzione del “surplus” pagato, la struttura presenta ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano per l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto stesso. Il Tar meneghino (così come la sede distaccata di Brescia) dichiara il difetto di giurisdizione – per tutti i ricorsi del medesimo genere – in favore del giudice ordinario, davanti al quale concede ai ricorrenti di riassumere il giudizio entro 3 mesi dal passaggio in giudicato dalle propria sentenza. Nel caso di specie la palla rimbalza a Lecco: prima udienza fissata al 29 giugno 2015. A maggio di quest’anno il verdetto. Il giudice dichiara la prescrizione del diritto di credito vantato dalla Asl di Lecco nei confronti della Mangioni e condanna la prima a restituire alla seconda 247.091 euro quale somma indebitamente trattenuta nonché al pagamento delle spese di giudizio. L’Appello, neanche a dirlo, è già stato presentato. Idem per la causa con la Talamoni. Ancora attesa invece la sentenza di primo grado relativa all’analogo contenzioso con l’Asst. Il braccio di ferro continua.
Alice Mandelli