Mandello: 'lezione' sulle questioni ereditarie con il notaio Donegana e il commercialista Puccio

La sala civica di Molina, a Mandello del Lario, ha fatto registrare nella serata di ieri il 'pienone' per il terzo appuntamento del ciclo di incontri su tematiche fiscali e giuridiche organizzati dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco. Alle ore 20.45, infatti, già tutte le sedie predisposte nella sede di via Dante erano 'esaurite', segno di un interesse generale e trasversale nel tempo che, è il caso di dirlo, 'non muore mai': quello per le questioni ereditarie.

L'assessore Silvia Benzoni, il dott. Francesco Puccio e il dott. Luca Donegana

Seduti al tavolo dei relatori, introdotti dall'assessore al Bilancio Silvia Benzoni, il Dott. Francesco Puccio e il dott. Luca Donegana (commercialista il primo e notaio il secondo), hanno trattato la sensibile macrotematica offrendo quella che è stata un'infarinatura allo stesso tempo ricca di dettagli di diversi aspetti della questione.
'La pianificazione del passaggio generazionale: Donazione e Successione', 'I vari tipi di testamento', 'Donazione: vantaggi e svantaggi dell'istituto', 'Collazione, legittima e azioni di riduzione' e infine 'Aspetti fiscali': questa la scaletta che ha scandito la serata, inframezzata qua e là dai frequenti quesiti del pubblico.
Come si fa, nel concreto, a fare testamento? E ancor prima cosa significa, tecnicamente, 'testamento'? Questi gli aspetti preliminari su cui si è fatta chiarezza.
Innanzitutto, il codice civile definisce il testamento 'un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse" (art.587 c.c.)". "A parte il testamento internazionale, che è più complesso, le forme di testamento più comuni previste dal nostro codice civile sono due,  il testamento olografo e il testamento pubblico"-  ha introdotto il dott. Luca Donegana- "Caratteristica comune ad entrambi è anzitutto la revocabilità dello stesso, che può avvenire in ogni momento e senza alcuna limitazione"Il testamento, come spiegato in sala, viene infatti redatto liberamente, essendo un 'progetto personale' delle volontà di chi lo sottoscrive, le quali possono mutare sino al momento dell'avvenuta morte. Tuttavia, è bene prestare attenzione a particolari aspetti nella sua compilazione, in quanto eventuali errori ne decreterebbero di fatto l'annullamento.
Per quanto riguarda nello specifico il testamento olografo, questo per essere considerato valido deve rispettare alcune 'regole di base': anzitutto, deve essere scritto 'di proprio pugno', deve rispettare determinate disposizioni, deve essere compilato con data e firma. "E' valido anche il testamento scritto in forma epistolare, purché sia firmato: va bene anche la firma con eventuale pseudonimo o con il soprannome con cui si è conosciuti" ha detto il notaio. Per quanto riguarda l'aspetto contenutistico, ad essere ritenute valide sono tutte le disposizioni segnalate prima della firma: quest'ultima può essere apportata anche a bordo del foglio o sul retro, e tuttavia, come sottolineato, "se ci si è dimenticati di inserire qualcosa conviene riscrivere il testamento". A portare ad un eventuale annullamento dell'atto, sarebbero invece le disposizioni inconciliabili tra di loro mentre la data, che chiaramente dev'essere 'reale', rappresenta un altro importantissimo elemento su cui porre attenzione: "se manca, il testamento è da considerarsi valido ma è comunque annullabile da parte di uno degli interessati", ha ammonito il notaio. Infine, per quanto riguarda la 'conservazione' del testamento olografo, esso può essere custodito nel classico cassetto o depositato dal notaio, che lo tiene in deposito fiduciario fino al momento che gli eredi lo chiederanno: "Il testamento, una volta depositato, può comunque essere revocato. Sino all'ultimo momento di vita esso può essere soggetto a ripensamenti e modifiche".

Il pubblico in sala

Passando ad esaminare il testamento 'pubblico', ossia il testamento notarile in senso stretto, le cose cambiano parzialmente: "innanzitutto questo può essere fatto da chiunque, purché si tratti di un soggetto in grado di intendere e di volere" è stato spiegato. "Il notaio tende sempre a far rispettare la volontà del defunto, ma indirizza verso volontà che siano lecite anche se l'intestatore, di fatto, ha grande libertà nel decretare le sue disposizioni. Si arriva sino al limite del 'capriccio'", hanno confessato i relatori. Tuttavia, alcuni 'vincoli' di legge intervengono a regolare parzialmente il volere del sottoscrivente: un esempio è quello relativo ai casi di delegittimazione di un erede legittimo, disposizione testamentaria nella qual il de cuius dichiara  di escludere  un determinato soggetto dalla propria successione. In questo caso, il testamento rimane valido ma è soggetto ad essere impugnato con la cosiddetta 'azione di riduzione': "Esistono specifiche quote inderogabili, che vanno anche contro la volontà privata e che, in base alla composizione del nucleo famigliare, devono essere rispettate nella ripartizione del patrimonio", hanno spiegato gli esperti. "Quando queste vengono infrante, l'erede leso può procedere con l'azione di riduzione', una sorta di attacco alle disposizioni indicate in testamento". La successione necessaria, infatti, assicura all'erede legittimo la possibilità di ricevere, anche contro la volontà del defunto, una determinata quota di quella 'massa fittizia' patrimoniale che si ottiene con un'operazione matematica: i beni lasciati dal defunto, meno gli eventuali debiti, più le donazioni.  
Una volta assodata la validità del testamento, e al riparo da eventuali diatribe, ecco allora che si potrà procedere all'assegnazione dei beni del de cuius.
Passando poi ad esaminare le modalità di eredità, tra donazione e successione, la discussione si è accesa in merito alla possibilità di procedere con azioni di donazione oppure di compra-vendita, in caso di immobili. Gli esperti in aula hanno elargito anche qui i loro preziosi consigli: "prima di prendere una decisione, è necessario valutare da una parte la tassazione e dall'altra l'impiego dell'immobile. Oggi giorno la tassazione, in Italia, è più favorevole alla donazione rispetto a quella che può essere una vendita: donare oggi è un operazione fiscalmente interessante, perché dipende dalla tassazione di oggi. Viceversa, non posso sapere quale sarà la tassazione al momento della successione".
Guardando alle cifre, è evidente infatti come la donazione in Italia sia attualmente regolata da parametri di assoluto privilegio dal punto di vista delle imposte: "L'aliquota sulla donazione varia in dipendenza del tipo di  legame con il de cuius. Nei casi di donazione a parenti il linea retta, si prevede ad oggi una franchigia pari a 1 milione di euro per beneficiario su quale non è applicabile alcun tipo di tassazione. Per parenti non in linea retta, la franchigia scende a 100.000 euro e l'aliquota applicata nella parte eccedente sale sino al 6%. Per i parenti oltre il 4° grado, l'aliquota sale sino all'8%,  mentre per i portatori di handicap è la franchigia a salire sino ad 1 milione e mezzo di euro", ha annotato il Dott. Francesco Puccio.
Fuori dai nostri confini, viceversa, la situazione non è affatto così 'appetibile': in Francia le aliquote vanno dal 5 al 45 %, in Svizzera fino 50%, in Gran Bretagna si attestano attorno al 40%. L'analisi di questi parametri, ha portato così ad un evidente considerazione: "Modifiche alla nostra tassazione, in futuro, avverranno, ma potranno  avvenire solo in senso peggiorativo: si ritiene ci sarà un abbassamento della franchigia, forse un dimezzamento, mentre l'aliquota dal 4 % dovrebbe passare al 7% e sino al 21%. Per questo, è preferibile procedere ora con donazione".
Attenzione, tuttavia, all'utilizzo finale dell'immobile da parte dell'erede: "se questo non subisce modifiche ecco che conviene procedere con atto di donazione, come detto, mentre in caso di azioni diverse converrà procedere con la vendita a prezzo inferiore per poter usufruire di una tassazione minore".
G.A.
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