Varenna: piscina ''abusiva'', il pm chiede 9 mesi per l'ex tecnico. Il collegio lo assolve

Il giudice Enrico Manzi
E' stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. Si è chiuso con questa formula - pronunciata nel primo pomeriggio odierno dal presidente del collegio giudicante, dottor Enrico Manzi - il procedimento penale a carico di Flavio Cattaneo, già responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Varenna, chiamato a difendersi dall'accusa di abuso d'ufficio (secondo quanto previsto dall'articolo 323 c.p.).
Al centro della vicenda risalente al 2008, una piscina a forma di fagiolo che un privato - l'ottantenne Maurizio Belloni - avrebbe costruito nel suo appezzamento di terra in località Fiumelatte, senza essere in possesso delle autorizzazioni del caso. Era stato proprio l'uomo, citato come teste in una delle precedenti udienze, a raccontare lo svolgersi dei fatti, ''inguaiando'' così la posizione dell'architetto alle dipendenze del Comune di Varenna che - secondo la tesi sostenuta dalla Procura di Lecco - avrebbe dapprima firmato un'ordinanza per la demolizione della piscina, autorizzando successivamente la concessione edilizia in sanatoria dell'opera abusiva.
Per questa ragione Cattaneo era stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari Massimo Mercaldo, mentre l'allora sindaco Carlo Molteni - che a Belloni avrebbe venduto il terreno scenario poi del presunto abuso edilizio - era stato prosciolto dall'accusa per l'infondatezza dell'ipotesi di reato relativa all'omissione di atti d'ufficio.
Ha ricostruito i fatti in maniera analitica il sostituto procuratore Paolo Del Grosso, titolare del fascicolo d'indagine, in una requisitoria conclusasi con la richiesta di condanna dell'imputato alla pena di nove mesi di reclusione. Il procedimento tecnico seguito dall'architetto Cattaneo non sarebbe stato - a detta del pubblico ministero - legittimo e soprattutto conforme alla normativa in materia urbanistica, ad esempio a quella relativa alla Dia - dichiarazione di inizio attività - in sanatoria. ''In caso di strutture che prima non c'erano si può procedere con una Dia alternativa al permesso di costruire, ma non con quella semplice'' ha affermato Del Grosso, precisando altresì che in quella fetta di territorio scenario dell'intervento, con destinazione agricola, non erano ammesse nuove costruzioni, piscine incluse.
Ben diversa la tesi sostenuta dall'avvocato Vito Zotti, difensore dell'imputato, che ha definito la vasca oggetto del procedimento penale un ''invaso''. ''Lo sostiene la norma urbanistica: la costruzione non genera volumetria e di conseguenza non vi è stata alcuna trasformazione del territorio'' ha affermato il legale.
Rispetto al ricorso al Tar che era stato presentato dal privato nei confronti del Comune in risposta all'ordinanza di demolizione, l'avvocato Zotti ha sottolineato che ''Cattaneo ha fatto bene a non prendere alcuna iniziativa in quel frangente perchè se l'istanza del privato fosse stata accolta, avrebbe posto l'ente di fronte al rischio di un danno erariale. Bisognava dare la possibilità al cittadino di attivarsi per eventualmente difendersi entro novanta giorni, come prevede la legge'' ha concluso il difensore, chiedendo l'assoluzione del proprio assistito perchè il fatto non costituisce reato.
A conclusione dell'arringa dell'avvocato Zotti, ha ripreso la parola il pubblico ministero per una breve replica, sottolineando come il ricorso al Tar avanzato dal privato non costituisse una minaccia per il Comune di Varenna in quanto oggetto di una successiva rinuncia. ''La costruzione della piscina ha trasformato il territorio, perchè ha creato un qualcosa che prima non c'era, ha generato una nuova superficie'' ha concluso Del Grosso.
Ha invece chiesto la condanna dell'imputato - con il risarcimento del danno da quantificarsi in sede civile - l'avvocato di parte civile Davide Monteleone del foro di Como, costituitosi per conto del Comune di Varenna. Al termine della camera di consiglio, il collegio giudicante presieduto dal dottor Enrico Manzi - con a latere i colleghi Salvatore Catalano e Nora Lisa Passoni - ha assolto l'imputato secondo l'articolo 530 secondo comma del codice di procedura penale.
G.C.
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