Amianto: a Lecco un nuovo protocollo per presentare gli esposti a Comune e ATS

Il documento licenziato dalla giunta Brivio si apre ricordando alcuni obblighi di legge che riguardano i proprietari di manufatti che contengono amianto: in caso di coperture in eternit c'è l'obbligo di sottoscrivere una valutazione dello stato di conservazione delle coperture stesse a cura di personale qualificato; in caso di materiali friabili c'è invece l'obbligo di far ispezionare almeno una volta all'anno il manufatto da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali e che rediga un dettagliato rapporto annuale corredato da documentazione fotografica. Venendo al tema specifico, il protocollo precisa che ogni cittadino ha la possibilità di segnalare con un esposto al Servizio ambiente la presunta presenza di manufatti in amianto - compatto o friabile - sul territorio comunale, purché la segnalazione sia riferita ad un solo fabbricato o raggruppamento industriale. L'istanza deve essere presentata via pec, via posta ordinaria o a mano all'Ufficio protocollo del Comune (e per conoscenza ad Ats) attraverso la modulistica comunale dedicata, allegando tutti i documenti richiesti. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento dell'esposto procederà con la richiesta al proprietario (o al curatore fallimentare) del manufatto di tutta una serie di documenti. Se allo scadere dei termini la richiesta non sarà evasa il Comune attiverà Ats Brianza per verificare la presenza di amianto e redigere la valutazione del rischio, con costi a carico della proprietà. In questo caso gli Enti coinvolti concorderanno la data del sopralluogo e la comunicheranno al proprietario o al curatore del sito, il quale deve garantire al personale dell'Agenzia e del Comune la possibilità di accedervi in sicurezza. Sulla base di quanto sarà emerso dal sopralluogo e dalle valutazioni di Ats, il Comune procederà, se necessario, ad emettere un provvedimento per la tutela della salute e dell'igiene pubblica. Al termine dell'istruttoria, la proprietà o il curatore fallimentare dovrà a seconda della valutazione del rischio rilevato durante sopralluogo, adottare determinate procedure, che vanno dall'obbligo del controllo biennale fino alla rimozione delle copertura entro un anno, il Comune monitorerà lo stato di attuazione degli adempimenti. Nel caso che tra questi sia prevista la bonifica, essa dovrà essere affidata esclusivamente ad operatori iscritti all'albo dei Gestori ambientali e, terminata la bonifica del manufatto in amianto, la proprietà o il curatore fallimentare, dovranno notificarlo al Comune con tutta la documentazione del caso. In caso di mancata bonifica invece verranno adottati i provvedimenti necessari per la tutela della salute pubblica, dandone comunicazione alla Polizia giudiziaria. Una volta chiuso l'intero procedimento il Comune ne trasmetterà comunicazione al promotore dell'esposto. Il nuovo protocollo di Comune e Ats disciplina anche il comportamento da adottare nel caso di segnalazioni urgenti che riguardano la manomissione dell'amianto o il danneggiamento di coperture e manufatti in seguito ad eventi atmosferici o vandalici. In questi casi, se si trattasse di manomissione in corso, verrebbe inoltrata una richiesta di intervento urgente all'UOS PSAL competente, che ha il compito di intervenire per salvaguardare la tutela della salute pubblica. Nel caso di danneggiamenti per eventi atmosferici o vandalici il Comune avrebbe il compito di effettuare insieme ad Ats un tempestivo sopralluogo, che, se portasse ad accertare la presenza di amianto danneggiato o manomesso, comporterebbe l'obbligo di procedere con un'ordinanza di messa in sicurezza dell'area e di bonifica, oltre che alla richiesta di trasmissione della valutazione del rischio.
M.V.




















