Malgrate: no a botti e fuochi fino al 6 gennaio, ordinanza
Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico di tutto il Comune di Malgrate è vietato lanciare
razzi, esplodere o utilizzare fuochi d’artificio, petardi, bombolette, mortaretti e artifici
esplodenti di qualsiasi genere, anche se di libera vendita, nel periodo compreso dal
24 dicembre al 6 gennaio. Chi non rispetta tale prescrizione può incorrere in una sanzione che va dalle 50 alle 300 €.
Come in altri comuni della Provincia, anche l’amministrazione guidata da Flavio Polano dice no a botti e fuochi artificiali, che se utilizzati nel modo sbagliato e in luoghi pubblici affollati possono costituire un pericolo per l’incolumità pubblica.
Questo il testo dell’ordinanza:
razzi, esplodere o utilizzare fuochi d’artificio, petardi, bombolette, mortaretti e artifici
esplodenti di qualsiasi genere, anche se di libera vendita, nel periodo compreso dal
24 dicembre al 6 gennaio. Chi non rispetta tale prescrizione può incorrere in una sanzione che va dalle 50 alle 300 €.
Come in altri comuni della Provincia, anche l’amministrazione guidata da Flavio Polano dice no a botti e fuochi artificiali, che se utilizzati nel modo sbagliato e in luoghi pubblici affollati possono costituire un pericolo per l’incolumità pubblica.
Questo il testo dell’ordinanza:
IL SINDACO
Premesso:
· Che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare le festività e la notte di Capodanno con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
· Che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle persone nell’utilizzo di simili prodotti;
· Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
· Che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare a luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini.
Dato atto che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
Considerato che l’esplosione di petardi, fuochi d’artificio ed altro, potrebbe causare danni all’incolumità delle persone, danneggiamento agli edifici, nonché pericolo di incendio; Considerato inoltre che il fragore dei botti può determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative anche per gli animali, portandoli frequentemente alla fuga ed a perdere l’orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento o investimento e quindi mettere a repentaglio la sicurezza urbana;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;
Visti gli art. 7bis, 50 e 54 del Decreto L.vo 267 del 18.08.2000; Vista la Legge n° 689 del 24.11.1981; Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana adottato dal Consiglio Comunale di Malgrate nella seduta del 26.02.2007 Deliberazione n° 6;
Ritenuto opportuno e necessario procedere in merito
ORDINA
Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico di tutto il Comune di Malgrate è vietato lanciare razzi, esplodere o utilizzare fuochi d’artificio, petardi, bombolette, mortaretti e artifici esplodenti di qualsiasi genere, anche se di libera vendita, nel periodo compreso dal 24.12.2014 al 06.01.2015
INFORMA Che le violazioni per quanto sopra stabilito sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50 a €.300 ai sensi dell’art. 90 comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 26.02.2007.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla L. 15/2005 e dal D.L. 35/2005, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 , n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e notificazione al T.A.R. di Milano o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/1171 , n. 1199).
Premesso:
· Che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare le festività e la notte di Capodanno con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
· Che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle persone nell’utilizzo di simili prodotti;
· Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
· Che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare a luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini.
Dato atto che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
Considerato che l’esplosione di petardi, fuochi d’artificio ed altro, potrebbe causare danni all’incolumità delle persone, danneggiamento agli edifici, nonché pericolo di incendio; Considerato inoltre che il fragore dei botti può determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative anche per gli animali, portandoli frequentemente alla fuga ed a perdere l’orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento o investimento e quindi mettere a repentaglio la sicurezza urbana;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;
Visti gli art. 7bis, 50 e 54 del Decreto L.vo 267 del 18.08.2000; Vista la Legge n° 689 del 24.11.1981; Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana adottato dal Consiglio Comunale di Malgrate nella seduta del 26.02.2007 Deliberazione n° 6;
Ritenuto opportuno e necessario procedere in merito
ORDINA
Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico di tutto il Comune di Malgrate è vietato lanciare razzi, esplodere o utilizzare fuochi d’artificio, petardi, bombolette, mortaretti e artifici esplodenti di qualsiasi genere, anche se di libera vendita, nel periodo compreso dal 24.12.2014 al 06.01.2015
INFORMA Che le violazioni per quanto sopra stabilito sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50 a €.300 ai sensi dell’art. 90 comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 26.02.2007.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla L. 15/2005 e dal D.L. 35/2005, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 , n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e notificazione al T.A.R. di Milano o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/1171 , n. 1199).
