Il Dizionario del referendum/4. Che cosa significa “ingiusta detenzione”?
Secondo alcuni sostenitori del “sì”, la riforma costituzionale su cui dobbiamo andare a votare il 22 e 23 marzo avrà l’effetto di ridurre i casi di malagiustizia e di far sì che i magistrati paghino per i propri errori. A questo proposito citano i numerosi casi di ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.), cioè quelli in cui l’accusato sottoposto a custodia cautelare (perché vi è pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione di grave reato) è stato successivamente assolto e lamentano il fatto che il magistrato che ha sostenuto l’accusa (Pubblico Ministero, detto PM) e quello che ha adottato la misura (Giudice delle Indagini Preliminari, detto GIP) non siano praticamente mai sanzionati a livello disciplinare, senza contare che, sul piano economico, lo Stato paga svariati milioni all’anno di risarcimenti.
La riforma dovrebbe consentire di risolvere la situazione istituendo una Alta Corte disciplinare, i cui membri, sorteggiati tra magistrati di Cassazione e tra avvocati e professori scelti dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica, saranno liberati dai condizionamenti del “correntismo” (vedi terza puntata) e non vi saranno più favoritismi dell’eletto che grazia il suo elettore. Inoltre, la separazione delle carriere determinerà la “Terzietà del Giudice” (vedi seconda puntata) e limiterà le condanne ingiuste.
Secondo i sostenitori del “no”, questi discorsi sono una vera e propria truffa agli elettori, frutto di propaganda.
Il fatto che un PM abbia chiesto la custodia cautelare non significa che abbia automaticamente commesso un errore se poi l’imputato viene assolto, perché il processo si fa proprio per accertare il reato e non si può sapere prima come finirà, altrimenti non ce ne sarebbe bisogno. Allo stesso modo il GIP che concede la misura cautelare ha a disposizione le sole prove fornite dal PM e, in questa fase, non deve valutare la colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio” ma la sussistenza di “gravi indizi” (art. 273 c.p.p.). È dunque assolutamente possibile che la successiva scoperta di nuovi elementi, l’attività di difesa dell’imputato o anche la mancata conferma degli elementi di indagine durante il processo (ad es. perché un testimone ritratta) non consentano di passare dalla soglia dei “gravi indizi” alla certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.). Proprio per queste ragioni l’art. 314 c.p.p. prevede che lo Stato indennizzi l’imputato sottoposto a misura cautelare e poi assolto.
Per questi motivi i sostenitori del “no” affermano, a torto o a ragione, che collegare le ipotesi di ingiusta detenzione agli illeciti disciplinari sia una operazione non solo assurda ma anche palesemente fuorviante: anche con carriere separate e Alta Corte continueranno a verificarsi casi di custodia cautelare seguiti da assoluzione e ipotizzare la sanzione disciplinare al PM o al GIP nella stragrande maggioranza dei casi non ha senso.
Del resto, a livello statistico la percentuale di ingiuste detenzioni riscontrata in Italia è più bassa rispetto a quella di molti altri paesi, tra cui quelli in cui le carriere sono separate. Senza contare, poi, sul piano economico, che la riforma oggetto di referendum costerà almeno 50/60 milioni all’anno a causa dello sdoppiamento dei CSM e della creazione dell’Alta Corte.
Per saperne di più, leggete la prossima puntata.
La riforma dovrebbe consentire di risolvere la situazione istituendo una Alta Corte disciplinare, i cui membri, sorteggiati tra magistrati di Cassazione e tra avvocati e professori scelti dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica, saranno liberati dai condizionamenti del “correntismo” (vedi terza puntata) e non vi saranno più favoritismi dell’eletto che grazia il suo elettore. Inoltre, la separazione delle carriere determinerà la “Terzietà del Giudice” (vedi seconda puntata) e limiterà le condanne ingiuste.
Secondo i sostenitori del “no”, questi discorsi sono una vera e propria truffa agli elettori, frutto di propaganda.
Il fatto che un PM abbia chiesto la custodia cautelare non significa che abbia automaticamente commesso un errore se poi l’imputato viene assolto, perché il processo si fa proprio per accertare il reato e non si può sapere prima come finirà, altrimenti non ce ne sarebbe bisogno. Allo stesso modo il GIP che concede la misura cautelare ha a disposizione le sole prove fornite dal PM e, in questa fase, non deve valutare la colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio” ma la sussistenza di “gravi indizi” (art. 273 c.p.p.). È dunque assolutamente possibile che la successiva scoperta di nuovi elementi, l’attività di difesa dell’imputato o anche la mancata conferma degli elementi di indagine durante il processo (ad es. perché un testimone ritratta) non consentano di passare dalla soglia dei “gravi indizi” alla certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.). Proprio per queste ragioni l’art. 314 c.p.p. prevede che lo Stato indennizzi l’imputato sottoposto a misura cautelare e poi assolto.
Per questi motivi i sostenitori del “no” affermano, a torto o a ragione, che collegare le ipotesi di ingiusta detenzione agli illeciti disciplinari sia una operazione non solo assurda ma anche palesemente fuorviante: anche con carriere separate e Alta Corte continueranno a verificarsi casi di custodia cautelare seguiti da assoluzione e ipotizzare la sanzione disciplinare al PM o al GIP nella stragrande maggioranza dei casi non ha senso.
Del resto, a livello statistico la percentuale di ingiuste detenzioni riscontrata in Italia è più bassa rispetto a quella di molti altri paesi, tra cui quelli in cui le carriere sono separate. Senza contare, poi, sul piano economico, che la riforma oggetto di referendum costerà almeno 50/60 milioni all’anno a causa dello sdoppiamento dei CSM e della creazione dell’Alta Corte.
Per saperne di più, leggete la prossima puntata.
Dario Colasanti




















