Sovraindebitamento: nel lecchese, cresce il ricorso all'OCC dei commercialisti

Aumentano (significativamente) le richieste di accesso alle procedure di sovraindebitamento sul territorio provinciale. Lo confermano i dati dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco.
Nel 2022 le istanze pervenute all’OCC sono state 4; nel 2023 sono salite a 14, raggiungendo le 24 domande nel 2024; nel 2025 sono state 19. Il primo semestre del 2026 registra 11 istanze, un dato in linea con la media dell’ultima annualità e indicativo di una domanda stabile di supporto.
All’OCC si rivolgono privati senza limiti di indebitamento e piccoli imprenditori con esposizioni fino a 500 mila euro, con l’obiettivo di ottenere la nomina di un gestore della crisi – un commercialista iscritto all’Ordine – incaricato di predisporre un piano di ristrutturazione del debito da presentare al tribunale.
Le procedure di Sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza sono quattro: la liquidazione controllata, il concordato minore riservato ai piccoli imprenditori, la ristrutturazione dei debiti del consumatore e l’esdebitazione dell’incapiente, quest’ultima applicabile nei casi in cui non vi siano beni liquidabili o altre utilità da destinare ai creditori.
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 Luca Spreafico e Pietro Galli

Sul territorio lecchese operano principalmente due Organismi: l’OCC della Camera di Commercio, con competenza sovraprovinciale, e l’OCC dell’Ordine dei Commercialisti, presieduto dal 2022 dal Referente Pietro Galli.
“L’Organismo di Composizione della Crisi è un presidio di primaria importanza per l’equilibrio economico del territorio – sottolinea Galli – I gestori della crisi hanno un ruolo di garanzia sulla documentazione prodotta dal richiedente e di controllo nelle fasi di adempimento, oltre che esecutivo quando confermati dal Tribunale nella veste di liquidatori. L’obiettivo è arrivare alla ristrutturazione della situazione debitoria e alla cancellazione dei debiti non soddisfatti al termine della procedura; cercando nel contempo di soddisfare nel migliore dei modi i creditori.”
Le procedure di liquidazione controllata rappresentano circa il 70% delle istanze avviate sul territorio. In questi casi il gestore della crisi viene generalmente nominato dal tribunale anche liquidatore, assumendo un ulteriore ruolo di garanzia. Il 20% delle domande riguarda invece l’esdebitazione dell’incapiente, seguita dai concordati minori e dagli accordi con i creditori.
“Si tratta in gran parte di piccole partite IVA, spesso già chiuse al momento del ricorso – spiega Galli – oppure di soci di SNC o SAS fallite che, avendo rilasciato fideiussioni personali o essendo solidalmente responsabili dei debiti societari, si ritrovano a gestire esposizioni anche dopo la chiusura del fallimento o liquidazione giudiziale. Non mancano casi più classici, come mutui non pagati, e situazioni particolari, come start up innovative che nei primi cinque anni non sono soggette a fallimento e ricorrono quindi a procedure minori. I creditori coinvolti sono soprattutto enti istituzionali come Agenzia delle Entrate e Inps, oltre a banche e società finanziarie. L’ammontare medio dei debiti dei ricorrenti si colloca tra 150 mila e 300 mila euro”.
Il crescente ricorso alle procedure ha un riflesso positivo: “C’è una maggiore consapevolezza di questo strumento – conclude Galli – Le procedure consentono ai soggetti sovraindebitati di affrontare la propria situazione e ripartire liberi da vincoli, con un impatto sociale rilevante. La promozione svolta negli ultimi anni, in particolare da Regione Lombardia nel periodo post Covid, ha contribuito a far conoscere queste opportunità, che dall’entrata in vigore del Codice della Crisi possono essere attivate anche dai creditori.”
L'importanza dell'attività dell'Organismo di Composizione della Crisi è rimarcata anche dal presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco, Luca Spreafico: 
“I colleghi che rivestono il ruolo di Gestori della Crisi occupano un punto di equilibrio delicato del sistema concorsuale minore. Non sono difensori del debitore né meri esecutori tecnici, ma ausiliari terzi e indipendenti chiamati a verificare che la procedura persegua realmente la sua duplice finalità: da un lato, il diritto dei creditori a un soddisfacimento corrispondente all'effettivo patrimonio e alla reale capacità reddituale del debitore, senza che la procedura divenga elusione legittimata delle obbligazioni, dall'altro, la funzione del fresh start, ovvero la possibilità per il sovraindebitato di liberarsi dai debiti residui e ricostruire una vita economica dignitosa, coerente con la Raccomandazione UE 2014/135 e la Direttiva Insolvency (UE) 2019/1023, di cui il CCII è attuazione”.
“È in questo spazio stretto,  tra il rispetto sostanziale, e non solo formale, delle ragioni creditorie e la funzione sociale dell'esdebitazione – conclude il presidente Spreafico - che si misura la responsabilità professionale, deontologica e, in definitiva, umana del Gestore della Crisi ed è in questo spazio che i Commercialisti e gli Esperti Contabili fanno valere la propria competenza fatta di formazione certificata e di esperienza consolidata, il tutto al servizio del sistema economico e sociale del paese”.
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