Lecco: perquisizione a casa di un broker, indagato per 'riciclaggio' partendo dalla lista Falciani 2

Le attività di indagine, coordinate dal Procuratore Aggiunto e dai Sostituti Procuratori della Procura della Repubblica di Torino, dott. Alberto Perduca, dott. Marco Gianoglio e dott. Vito Sandro Destito, traggono origine dall’analisi della cosiddetta “Lista Falciani 2”, l'elenco dei clienti del colosso bancario britannico ricostruito grazie al materiale prelevato dalla banca dall'ex dipendente Hervé Falciani, l'ingegnere informatico che nel 2008 aveva tolto il velo di segretezza sul sistema di evasione fiscale esistente all'interno dell'istituto di credito, acquisita mediante rogatoria internazionale.
Al momento, dagli approfondimenti esperiti sono stati individuati 12 nominativi - 11 soggetti però non risultano indagati - di consulenti finanziari che, privi dell’abilitazione all’esercizio di attività finanziarie in Italia, si sarebbero recati in 29 diverse città (tra cui, in particolare, Milano, Varese, Brescia, Torino, Trento, Genova e Roma ), per effettuare incontri presso le abitazioni, gli uffici e le aziende di risparmiatori italiani: 200 i "meeting" ricostruiti dai baschi verdi.
I dati acquisiti sono stati ricavati dall’esame delle decine di migliaia di “visiting reports ” che costituiscono parte integrante della Lista: si tratta di strumenti di comunicazione interna alla banca, redatti nella forma di rapporti sintetici, in ottemperanza alle raccomandazioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, allo scopo di lasciare una traccia delle conversazioni tra i clienti e gli istituti bancari, nei quali erano riportati, tra l’altro, un codice di sei cifre utilizzato per riconoscere il conto bancario, il nominativo del Relation Manager, dipendente della Banca, a cui era affid ta la gestione del conto, nonché il rapporto con il cliente, la data dell’incontro, la tipologia di contatto e, in ultimo, l’oggetto del colloquio.
"Proprio da queste informazioni - spiegano i finanzieri torinesi - è stato possibile ricostruire il modus operandi dei promotori: dopo aver raccolto dai clienti italiani le somme verosimilmente frutto di evasione fiscale, le depositavano su conti correnti anonimi presso la predetta filiale di banca e successivamente, mediante trasferimento e reintestazione di tali somme a favore di società offshore con sedi in paradisi fiscali (Panama, Lussemburgo, Liechtenstein e Isole Vergini Britanniche), sostituivano e trasferivano dette somme in modo da ostacolarne l’individuazione della provenienza delittuosa. Detta condotta, oltre a rendere difficile l’accertamento delle origini delle somme di denaro trasferite all’estero, consentiva, altresì, di eludere la normativa comunitaria che ha introdotto, con la direttiva n. 2003/48/CE del 3 giugno 2003, la tassazione del risparmio transfrontaliero (European savings directive) , prevedendo l’applicazione di una ritenuta alla fonte, operata dalla banca, sugli interessi pagati ai clienti (persone fisiche) non residenti nel P aese nel quale sono depositati i fondi . Infatti, attraverso la costituzione di una società “scudo”, di proprietà del titolare del conto e nell’ambito della quale dovevano essere trasferiti i capitali detenuti all’estero, i guadagni degli investimenti finanziari sarebbero risultati di competenza della stessa e, quindi, esclusi dall’ambito di applicazione della normativa inerente al pagamento della ritenuta europea".
Riciclaggio l'ipotesi di reato formulata al riguardo del broker lecchese.
