Bancarotta 'Stile Libero': il consulente della difesa 'scagiona' il commercialista lecchese Felice Tavola

Il Tribunale di Lecco
Il "tecnico", dal canto suo, ha sostenuto non sia possibile provare la prima accusa in capo all'imputato stante l'assenza dei bilanci relativi alle annualità "incriminate", non solo non confluiti nel fascicolo processuale ma nemmeno depositati - a tempo debito - in Camera di Commercio. "Pur eliminando il credito iva inesistente secondo la Procura, l'anno 2003 si chiude comunque con un credito di 586 euro" ha poi asserito, passando all'altro aspetto ed estendendo il ragionamento anche per gli anni 2004 e 2005, con debito sorto solo nell'ultimo periodo in esame. Contestata anche la stessa quantificazione del supposto credito inesistente: dei 492.000 euro calcolati dal PM ne sarebbero stati semmai utilizzati "solo" 83.000. Evidenziato, infine, come il grosso del passivo della Stile Libero sia emerso a "gestone Tavola" conclusa, con la notifica nel 2009 delle cartelle di Equitalia, "per debiti erariali precedenti, dal 2004 in poi" come il dr. Borello ha ammesso incalzato dal sostituto procuratore Nicola Preteroti, titolare del fascicolo. Negata, invece, a quest'ultimo la possibilità di "portare in Aula" l'amministratore di diritto e la liquidatrice della società missagliese e dunque Mirco Di Falco e Giuliana Porreca, entrambi già usciti di scena patteggiando in riferimento alle accuse mosse nei loro confronti sempre in relazione al crac. Il "niet" del Tribunale è legato ad una questione sollevata dall'avvocato Pelizzari. I nomi dei due originali co-imputati non figuravano infatti nella lista testi della pubblica accusa ma in quella della parte civile, "eliminata" strada facendo dalla decisione del dottor Tavola di corrispondere un risarcimento al fallimento, quantificato in 30.000 euro. Il PM, poi, a suo tempo, non ha chiesto nemmeno la loro audizione quando, per effetto della "sostituzione" di un membro del collegio giudicante, si è dovuto procedere alla ri-costituzione delle parti. Ha invece prodotto - con la relazione del curatore - delle dichiarazioni rese allo stesso sia da Di Falco sia da Porreca, "giocandosi" così il presupposto alla base della richiesta di procedere alla loro audizione ai sensi dell'articolo 507 cpp della "novità della prova". La comparsa in Aula, poi, degli ulteriori due testimoni non sarebbe nemmeno - secondo la tesi del penalista lecchese, sposata dai giudici - "assolutamente necessaria". Da qui la loro definitiva "eliminazione", con la chiusura del dibattimento. Restano solo le conclusioni. Si torna in aula il 10 maggio.
A.M.