Lecco: al vaglio il nuovo regolamento per i cimiteri, estese le concessioni

Tombe al cimitero monumentale di Lecco
Il Comune di Lecco sarà chiamato ad approvare in occasione del prossimo consiglio comunale alcune modifiche al proprio regolamento di polizia mortuaria, ovvero quell’insieme di norme che disciplinano le pratiche funerarie successive alla morte di una persona e che stabiliscono le regole per il trasporto funebre e l’accoglimento nei cimiteri. Come ha spiegato l’assessore Roberto Pietrobelli in occasione della riunione della commissione II, l’aggiornamento in programma è reso necessario dalle modifiche legislative intervenute negli anni. La nuova versione del regolamento innanzitutto va ad abrogare tutte le norme già disciplinate dalla legge nazionale, per evitare che ad ogni modifica legislativa si debba andare a variare anche regolamento.
Più sostanziale invece l’intervento sull’articolo 40, che riguarda le concessioni relative alle sepolture. Resta invariata la durata della concessione di cappelle ed edicole (99 anni), di posti in terra e muratura fino ad un massimo di quattro (40 anni) e di colombari e colombari doppi (40 anni). Viene estesa da 30 a 50 anni la durata della concessione delle nicchie per ossario individuali per la raccolta di resti mortali o urne cinerarie e vengono aggiunte le concessioni per loculi areati (durata di 25 anni o 10 anni) e per i campi comuni (durata di dieci anni). Nella revisione viene anche precisato che “i colombari sono destinati alla tumulazione di feretri, urne cinerarie, resti ossei e, qualora tecnicamente possibile, alla contestuale tumulazione degli stessi” e vengono aggiunte poi delle specifiche per recepire un concetto introdotto dalla legge, quello di “rinnovo concessorio”, ovvero il fatto che il rinnovo delle concessioni deve essere finalizzato alla conclusione del periodo minimo di sepoltura del cadavere, fissato in dieci anni per l’inumazione e venti per la tumulazione, il tempo in cui il cadavere si trasforma in resto mortale.
Le norme “transitorie” indicate nell’articolo 42 bis, stabiliscono che la durata dei rinnovi decorre dall’ultima sepoltura, che le concessioni per le nicchie ossario individuali, per i loculi areati decennali e per i campi comuni non sono rinnovabili e che il rinnovo delle concessioni già cessate entro quindici giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento avviene secondo i nuovi criteri. Invece per i procedimenti di rinnovo in corso all’entrata in vigore delle nuove disposizioni la decorrenza è il termine temporale della prima concessione, per non più di venti anni. Tra le novità introdotte c’è anche, all’articolo 43, l’esplicitazione del fatto che il concessionario deve rendere disponibile il sepolcro al termine della sua concessione. L’articolo 43 bis invece regolamenta la voltura della concessione: in caso di decesso del concessionario i suoi successori devono comunicarlo entro tre mesi al Comune, richiedendo contestualmente la variazione della concessione, indicando il nuovo titolare. Cosa fare alla decorrenza della concessione viene ribadito nell’articolo 44: “alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari o i loro successori aventi diritto, dovranno provvedere ad altra sistemazione dei resti mortali che in difetto saranno collocati, senza bisogno di preavviso, in ossario comune o altro luogo nel rispetto del decoro e della dignità del cadavere e dei resti mortali”, aggiungendo anche che “qualora non provveda entro tre mesi dal termine il Comune provvede d’ufficio con addebito delle spese”.
M.V.
Invia un messaggio alla redazione

Il tuo indirizzo email ed eventuali dati personali non verranno pubblicati.